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DECRETO
LEGISLATIVO 5 aprile 2002, n.77: Disciplina del Servizio civile
nazionale a norma dell'articolo 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64.
(Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29-4-2002)
IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, ed in particolare l'articolo 2
che conferisce al Governo delega ad emanare disposizioni aventi ad
oggetto la individuazione dei soggetti ammessi a prestare
volontariamente servizio civile; la definizione delle modalità di
accesso a detto servizio; la durata del servizio stesso, in
relazione alle differenti tipologie di progetti di impiego; i
correlati trattamenti giuridici ed economici;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante
disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello
strumento militare in professionale a norma dell'articolo 3, comma
1, della legge 14 novembre 2000, n. 331;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 21 febbraio 2002;
Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai
sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 marzo 2002;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.198 del 27 agosto 2001,
con il quale il Ministro per i rapporti con il Parlamento è stato
delegato ad esercitare i poteri attribuiti al Presidente del
Consiglio dei Ministri dalle leggi 8 luglio 1998, n. 230, e 6 marzo
2001, n. 64;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e, ad
interim, Ministro degli affari esteri e del Ministro per i rapporti
con il Parlamento, di concerto con i Ministri per gli affari
regionali, per la funzione pubblica, della salute e del lavoro e
delle politiche sociali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Ambito di applicazione e definizioni
1. Le disposizioni del
presente decreto integrano, nel rispetto dei principi e delle
finalità e nell'ambito delle attività stabiliti ed individuati
dall'articolo 1 della legge 6 marzo 2001, n. 64, le vigenti norme
per l'attuazione, l'organizzazione e lo svolgimento del servizio
civile nazionale quale modalità operativa concorrente ed alternativa
di difesa dello Stato, con mezzi ed attività non militari.
2. Nel presente decreto per "Ufficio nazionale" si intende l'Ufficio
nazionale per il servizio civile istituito dall'articolo 8 della
legge 8 luglio 1998, n. 230, e dall'articolo 2, comma 3, lettera g),
della legge 6 marzo 2001, n. 64; per "Fondo nazionale" si intende il
Fondo nazionale per il servizio civile istituito dall'articolo 11
della legge 6 marzo 2001, n. 64.
Art. 2.
Ufficio nazionale per il servizio civile
1. L'Ufficio nazionale cura l'organizzazione, l'attuazione e lo
svolgimento del servizio civile nazionale, nonché la programmazione,
l'indirizzo, il coordinamento ed il controllo, elaborando le
direttive ed individuando gli obiettivi degli interventi per il
servizio civile su scala nazionale.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano curano
l'attuazione degli interventi di servizio civile secondo le
rispettive competenze.
Art. 3.
Requisiti di ammissione e durata del servizio
1. Sono ammessi a svolgere il servizio civile, a loro domanda, senza
distinzioni di sesso i cittadini italiani, muniti di idoneità
fisica, che, alla data di presentazione della domanda, abbiano
compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il ventottesimo.
2. Costituisce causa di esclusione dal servizio civile l'aver
riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione
superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena
anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o
concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o
esportazione illecita di armi o materie esplodenti ovvero per
delitti riguardanti l'appartenenza o il favoreggiamento a gruppi
eversivi, terroristici, o di criminalità organizzata.
3. Il servizio civile ha la durata complessiva di dodici mesi. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentite le
Amministrazioni dello Stato interessate, la durata del servizio può
essere prevista o articolata per un periodo maggiore o minore in
relazione agli specifici ambiti e progetti di impiego.
4. L'orario di svolgimento del servizio è stabilito in relazione
alla natura del progetto e prevede comunque un impegno settimanale
complessivo compreso tra un minimo di trenta ed un massimo di
trentasei ore.
5. Al servizio civile non possono essere ammessi gli appartenenti a
corpi militari o alle forze di polizia.
6. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui
al comma 3, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, per
le pari opportunità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, di seguito denominata "Conferenza Stato-regioni", sono
individuati gli incarichi pericolosi, faticosi o insalubri ai quali
non può essere destinato il personale femminile.
Art. 4.
Fondo nazionale per il servizio civile
1. Il Fondo nazionale per il servizio civile, ai fini
dell'erogazione dei trattamenti previsti dal presente decreto, è
collocato presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile, che ne
cura l'amministrazione e la programmazione annuale delle risorse,
formulando annualmente, entro il 31 gennaio dell'anno di
riferimento, un apposito piano di intervento, sentita la Conferenza
Stato-regioni.
Il piano può essere variato con apposita nota infrannuale, ove se ne
manifesti l'esigenza e sussistano adeguate risorse finanziarie
disponibili. La nota di variazione è predisposta con le stesse
formalità del piano annuale entro il 30 settembre dell'anno di
riferimento.
2. Il piano di programmazione annuale di cui al comma 1 stabilisce:
a) la quota delle risorse del Fondo da utilizzare per le spese di
funzionamento dell'Ufficio nazionale per il servizio civile;
b) la quota delle risorse del Fondo da destinare alle regioni ed
alle province autonome di Trento e di Bolzano per attività di
informazione e formazione. La Conferenza Stato-regioni con
deliberazione da adottare entro trenta giorni dall'avvenuta
comunicazione da parte dell'Ufficio nazionale del piano di
programmazione annuale, determina la ripartizione della predetta
quota comunicandola all'Ufficio nazionale per il servizio civile;
c) la quota di risorse del Fondo da destinare ai compensi dei
giovani destinati alla realizzazione dei progetti approvati in
ambito regionale;
d) la quota di risorse del Fondo da destinare ai compensi dei
giovani destinati alla realizzazione dei progetti approvati in
ambito interregionale, nazionale o all'estero;
e) la quota di risorse del Fondo vincolata, a richiesta dei
conferenti ai sensi dell'articolo 11, com-ma 2, della legge 6 marzo
2001, n. 64, allo sviluppo di progetti di servizio civile in aree e
settori di impiego specifici.
3. Le risorse disponibili alla fine dell'esercizio finanziario di
riferimento sono portate in aumento nell'esercizio finanziario
successivo sul medesimo Fondo nazionale per la successiva
redistribuzione.
4. Alla gestione del Fondo nazionale per il servizio civile continua
a provvedersi tramite la contabilità speciale istituita
dall'articolo 1 del decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1999, n. 424.
5. Le modalità di gestione e di rendicontazione delle risorse del
Fondo nazionale per il servizio civile e delle spese di
funzionamento dell'Ufficio nazionale per il servizio civile sono
stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Art. 5.
Albi degli enti di servizio civile
1. Presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile è tenuto l'albo
nazionale al quale possono iscriversi gli enti e le organizzazioni
in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, della legge 6
marzo 2001, n. 64.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
istituiscono, rispettivamente, albi su scala regionale e
provinciale, nei quali possono iscriversi gli enti e le
organizzazioni in possesso dei requisiti di cui al comma 1, che
svolgono attività esclusivamente in ambito regionale e provinciale.
3. Fino all'istituzione degli albi di cui al comma 2, gli enti e le
organizzazioni sono temporaneamente iscritti nel registro di cui al
comma 1 al solo fine di consentire la presentazione dei progetti.
4. Presso l'Ufficio nazionale è mantenuta la Consulta nazionale per
il servizio civile quale organismo permanente di consultazione,
riferimento e confronto di cui all'articolo 10 della legge 8 luglio
1998, n. 230.
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ove non
abbiano provveduto, possono istituire analoghi organismi di
consultazione, riferimento e confronto nell'ambito delle loro
competenze.
Art. 6.
Progetti
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la
Conferenza Stato-regioni e la Consulta nazionale di cui all'articolo
5, comma 4, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono individuate le caratteristiche a
cui si devono attenere tutti i progetti di servizio civile, da
realizzare sia in Italia che all'estero, sentito, per questi ultimi,
il Ministero degli affari esteri.
2. I progetti presentati dagli enti o organizzazioni registrati ai
sensi dell'articolo 5 contengono gli obiettivi che si intendono
perseguire, le modalità per realizzarli, il numero di giovani che si
intendono impiegare, la durata del servizio nei limiti di cui
all'articolo 3, com-mi 3 e 4, nonché i criteri e le modalità di
selezione degli aspiranti, senza discriminazione dovuta al sesso.
3. I progetti di cui al comma 2 possono prevedere altresì
particolari requisiti fisici e di idoneità per l'ammissione al
servizio civile sulla base di criteri stabiliti con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 2,
comma 5, della legge 6 marzo 2001, n. 64, ovvero in base a quanto
previsto dalla regione o dalle province autonome di Trento e di
Bolzano.
4. L'Ufficio nazionale esamina ed approva i progetti di rilevanza
nazionale, presentati dalle Amministrazioni centrali dello Stato e
dagli enti pubblici e privati nazionali, sentite le regioni, le
province autonome interessate, nonché quelli di servizio civile
all'estero.
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
esaminano ed approvano i progetti presentati dagli enti ed
organizzazioni che svolgono attività nell'ambito delle competenze
regionali o delle province autonome sul loro territorio, avendo cura
di comunicare all'Ufficio nazionale, in ordine di priorità, i
progetti approvati entro il 31 ottobre dell'anno precedente quello
di riferimento. Entro trenta giorni dalla comunicazione l'Ufficio
nazionale esprime il suo nulla-osta.
6. L'Ufficio nazionale e le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano curano, nell'ambito delle rispettive competenze, il
monitoraggio, il controllo e la verifica dell'attuazione dei
progetti.
7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
trasmettono annualmente all'Ufficio nazionale una relazione
sull'attività effettuata.
Art. 7.
Definizione annuale del numero massimo di giovani da ammettere al
Servizio civile nazionale
1. L'Ufficio nazionale per il servizio civile determina, in base
alla programmazione annuale delle risorse di cui all'articolo 4,
comma 1, il numero massimo di giovani che possono essere ammessi a
prestare servizio civile su base volontaria nell'anno solare
successivo, tenendo conto del numero di giovani da impiegare sulla
base dei progetti approvati a livello nazionale e regionale ai sensi
dell'articolo 6.
Art. 8.
Rapporto di servizio civile
1. Nel limite massimo dei giovani da ammettere al servizio civile di
cui all'articolo 7, gli enti o le organizzazioni ammesse stipulano
contratti con i soggetti selezionati, al fine dell'impiego nei
progetti approvati.
2. Le domande di ammissione al servizio civile, redatte in base agli
schemi predisposti dall'Ufficio nazionale per il servizio civile,
contengono l'indicazione dello specifico progetto in relazione al
quale si intende prestare servizio civile e sono presentate all'ente
al fine della selezione. Le domande non accolte possono essere
ripresentate. Non può presentare domanda il giovane che ha in corso
con l'ente rapporti di lavoro subordinato e di collaborazione
coordinata e continuativa ovvero che abbia avuto tali rapporti
nell'anno precedente.
3. Coloro i quali hanno prestato Servizio civile nazionale non
possono presentare ulteriore domanda.
4. I contratti prevedono il trattamento economico e giuridico in
conformità all'articolo 9, comma 2. Nei contratti sono altresì
stabiliti la durata e le modalità di svolgimento del servizio anche
in relazione all'articolazione dell'orario, coerentemente con quanto
previsto nel relativo progetto.
5. Il contratto redatto in base agli schemi predisposti dall'Ufficio
nazionale per il servizio civile e sottoscritto dalle parti, è
inviato al medesimo Ufficio ovvero alle regioni o alle province
autonome di Trento e di Bolzano. Verificata la sussistenza delle
condizioni di legge e dei requisiti di cui all'articolo 3, il
contratto è approvato. Dell'approvazione le regioni danno immediata
notizia all'Ufficio nazionale, trasmettendo copia del contratto. Il
contratto approvato acquista efficacia ed è denominato contratto per
il Servizio civile nazionale.
6. Presso l'Ufficio nazionale è conservata copia dei contratti
approvati ai sensi del presente articolo.
7. Al termine del periodo di servizio civile, compiuto senza
demerito, l'Ufficio nazionale o le regioni o le province autonome
rilasciano un apposito attestato da cui risulta l'effettuazione del
servizio civile.
Art. 9.
Trattamento economico e giuridico
1. L'attività svolta nell'ambito dei progetti di servizio civile non
determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro e non comporta la
sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle
liste di mobilità.
2. Agli ammessi a prestare attività in un progetto di servizio
civile compete un assegno per il servizio civile, pari al
trattamento economico previsto per i volontari di truppa in ferma
annuale di cui all'articolo 2, comma 4-bis del decreto-legge 21
aprile 1999, n.110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
giugno 1999, n.186, nonché le eventuali indennità da corrispondere
in caso di servizio civile all'estero nella misura pari a quella
attribuita per il Paese di destinazione ai volontari in ferma
annuale dell'Esercito.
In ogni caso non sono dovuti i benefici volti a compensare la
condizione militare.
3. L'Ufficio nazionale, tramite l'ISVAP, provvede a predisporre
condizioni generali di assicurazione per i rischi connessi allo
svolgimento del servizio civile.
4. Il periodo di servizio civile è riconosciuto valido, a tutti gli
effetti, per l'inquadramento economico e per la determinazione
dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del
settore pubblico e privato, nei limiti e con le modalità con le
quali la legislazione vigente riconosce il servizio militare
obbligatorio con onere, per il personale volontario, a carico del
Fondo nazionale per il servizio civile.
5. L'assistenza sanitaria agli ammessi a prestare attività di
servizio civile è fornita dal Servizio sanitario nazionale. Fermo
restando quanto previsto dall'articolo 68 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, le certificazioni sanitarie a favore di chi presta il
servizio civile sono rilasciate gratuitamente da parte delle
strutture del Servizio sanitario nazionale e sono rimborsate a
carico del Fondo nazionale.
6. Il personale femminile del Servizio civile nazionale è sospeso
dall'attività a decorrere dalla comunicazione da parte
dell'interessata all'Ufficio nazionale, alla regione o alla
provincia autonoma della certificazione medica attestante lo stato
di gravidanza e fino all'inizio del periodo di astensione
obbligatoria.
Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 16 e 17 del
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Dalla data di sospensione
del servizio a quella della sua ripresa è corrisposto l'assegno di
cui al comma 2, ridotto di un terzo, a carico del Fondo nazionale.
7. I dipendenti di amministrazioni pubbliche che svolgono il
servizio civile ai sensi del presente decreto legislativo, sono
collocati, a domanda, in aspettativa senza assegni. In questo caso,
il periodo trascorso in aspettativa è computato per intero ai fini
della progressione in carriera, della attribuzione degli aumenti
periodici di stipendio. Si applicano le disposizioni dell'articolo
20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958. Gli oneri gravano sul Fondo
nazionale.
8. I titolari dell'attestato di cui all'articolo 8, com-ma 7, sono
equiparati ai volontari di truppa in ferma annuale.
Art. 10.
Doveri e incompatibilità
1. I soggetti impiegati in progetti di servizio civile sono tenuti
ad assolvere con diligenza le mansioni affidate secondo quanto
previsto dal contratto di cui all'articolo 8.
2. La prestazione del servizio civile è incompatibile con lo
svolgimento di qualsiasi attività di lavoro subordinato o autonomo.
Art. 11.
Formazione al servizio civile
1. La formazione ha una durata complessiva non inferiore ad un mese
e consiste in una fase di formazione generale al servizio ed in una
fase di formazione specifica presso l'ente o l'organizzazione di
destinazione.
2. La fase di formazione generale comporta la partecipazione a corsi
di preparazione consistenti anche in un periodo di formazione civica
e di protezione civile ed ha la durata minima di 30 ore.
3. I corsi di cui al comma 2 sono organizzati dall'Ufficio
nazionale, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di
Bolzano, anche a livello provinciale o interprovinciale, che possono
avvalersi anche degli enti dotati di specifiche professionalità.
L'Ufficio nazionale, sentita la Conferenza Stato-Regioni e la
Consulta nazionale di cui all'articolo 5, comma 4, definisce i
contenuti base per la formazione ed effettua il monitoraggio
dell'andamento generale della stessa.
4. La formazione specifica, della durata minima di 50 ore, è
commisurata sia alla durata che alla tipologia di impiego e deve
essere svolta nel periodo iniziale di prestazione del servizio.
N O T E
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato
redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092,
al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il testo dell'art. 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64, è riportato
nelle note alle premesse.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64:
"Art. 2. (Delega al Governo). - 1. A decorrere dalla data della
sospensione del servizio obbligatorio militare di leva, il servizio
civile è prestato su base esclusivamente volontaria.
2. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti
legislativi aventi ad oggetto: la individuazione dei soggetti
ammessi a prestare volontariamente servizio civile; la definizione
delle modalità di accesso a detto servizio; la durata del servizio
stesso, in relazione alle differenti tipologie di progetti di
impiego; i correlati trattamenti giuridici ed economici.
3. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati nel rispetto
dei principi di cui all'art. 1 e secondo i seguenti criteri:
a) ammissione al servizio civile volontario di uomini e donne sulla
base di requisiti oggettivi e non discriminatori, nei limiti delle
disponibilità finanziarie previste annualmente;
b) determinazione del trattamento giuridico ed economico dei
volontari in servizio civile, tenendo conto del trattamento
riservato al personale militare volontario in ferma annuale e nei
limiti delle disponibilità finanziarie di cui al Fondo nazionale per
il servizio civile;
c) funzionalità dei benefici riconosciuti ai volontari nel favorire
lo sviluppo formativo e
professionale e l'ingresso nel mondo del lavoro, tenendo conto di
quanto previsto per i volontari in ferma delle Forze armate;
d) utilità sociale del servizio civile nei diversi settori di
impiego, anche in enti ed amministrazioni operanti all'estero;
e) funzionalità e adeguatezza della durata del servizio civile, nei
diversi settori di impiego, nel rispetto dei criteri di cui alle
lettere c) e d);
f) previsione che i decreti legislativi di cui al presente articolo
acquistino efficacia da data utile a consentirne il raccordo con la
chiamata alle armi dell'ultimo scaglione di giovani di leva;
g) conferma delle disposizioni della legge 8 luglio 1998, n. 230, e
del decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 novembre 1999, n. 424, in quanto
compatibili con la presente legge;
h) previsione della disciplina da applicare in caso di
reintroduzione del servizio militare obbligatorio, con particolare
riferimento agli obiettori di coscienza;
i) garanzia di analoghe condizioni tra il servizio civile e quello
militare in riferimento alla scelta vocazionale, alla scelta
dell'area nella quale prestare servizio, agli orari di servizio e
per il tempo libero;
l) previsione del diritto per gli appartenenti alle minoranze
linguistiche di svolgere il servizio nel territorio di insediamento
della rispettiva minoranza.
4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2 sono
trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati
perché su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla ricezione,
il parere delle Commissioni parlamentari competenti.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato
con le modalità di cui all'art. 6, sono stabiliti i requisiti di
ammissione al servizio civile in relazione alle differenti tipologie
di impiego.".
- La legge 8 luglio 1998, n. 230, reca "Nuove norme in materia di
obiezione di coscienza".
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 6 marzo 2001, n. 64:
"Art. 1 (Principi e finalita). - 1. E' istituito il Servizio civile
nazionale finalizzato a:
a) concorrere, in alternativa al servizio militare obbligatorio,
alla difesa della Patria con mezzi ed attività non militari;
b) favorire la realizzazione dei principi costituzionali di
solidarietà sociale;
c) promuovere la solidarietà e la cooperazione, a livello nazionale
ed internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti
sociali, ai servizi alla persona ed alla educazione alla pace fra i
popoli;
d) partecipare alla salvaguardia e tutela del patrimonio della
Nazione, con particolare riguardo ai settori ambientale, anche sotto
l'aspetto dell'agricoltura in zona di montagna, forestale,
storico-artistico, culturale e della protezione civile;
e) contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e
professionale dei giovani mediante attività svolte anche in enti ed
amministrazioni operanti all'estero.".
- Il testo dell'art. 8 della legge 8 luglio 1998, n. 230, è il
seguente:
"Art. 8. - 1. In attesa dell'entrata in vigore dei decreti
legislativi attuativi della delega di cui all'art.
11, comma 1, lettera a), e all'art. 12 della legge 15 marzo 1997, n.
59, e successive modificazioni, è istituito, presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri, l'Ufficio nazionale per il servizio
civile. La dotazione organica dell'Ufficio, fissata per il primo
triennio nel limite massimo di cento unità, è assicurata utilizzando
le vigenti procedure in materia di mobilità del personale dipendente
da pubbliche amministrazioni, nonché di consulenti secondo quanto
previsto dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni. L'Ufficio è organizzato in una sede centrale e in
sedi regionali ed è diretto da un dirigente generale dei ruoli della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, nominato dal Presidente del
Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, il quale rimane in carica per un quinquennio, rinnovabile
una sola volta.
2. L'Ufficio di cui al comma 1 ha i seguenti compiti:
a) organizzare e gestire, secondo una valutazione equilibrata, anche
territorialmente, dei bisogni ed una programmazione annuale del
rendimento complessivo del servizio, da compiere sentite le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, la chiamata e
l'impiego degli obiettori di coscienza, assegnandoli alle
Amministrazioni dello Stato, agli enti e alle organizzazioni
convenzionati di cui alla lettera b);
b) stipulare convenzioni con Amministrazioni dello Stato, enti o
organizzazioni pubblici e privati inclusi in appositi albi
annualmente aggiornati presso l'Ufficio stesso e le sedi regionali,
per l'impiego degli obiettori esclusivamente in attività di
assistenza, prevenzione, cura e riabilitazione, reinserimento
sociale, educazione, promozione culturale, protezione civile,
cooperazione allo sviluppo, formazione in materia di commercio
estero, difesa ecologica, salvaguardia e fruizione del patrimonio
artistico e ambientale, tutela e incremento del patrimonio
forestale, con esclusione di impieghi burocratico-amministrativi;
c) promuovere e curare la formazione e l'addestramento degli
obiettori sia organizzando, d'intesa con i Ministeri interessati e
con le regioni competenti per territorio, appositi corsi generali di
preparazione al servizio civile, ai quali debbono obbligatoriamente
partecipare tutti gli obiettori ammessi al servizio, sia verificando
l'effettività e l'efficacia del periodo di addestramento speciale al
servizio civile presso gli enti e le organizzazioni convenzionati di
cui all'art. 9, comma 4;
d) verificare, direttamente tramite le regioni o, in via
eccezionale, tramite le prefetture, la consistenza e le modalità
della prestazione del servizio da parte degli obiettori di coscienza
ed il rispetto delle convenzioni con le Amministrazioni dello Stato,
gli enti e le organizzazioni di cui alle lettere a) e b) e dei
progetti di impiego sulla base di un programma di verifiche definito
annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e
che dovrà comunque prevedere verifiche a campione sull'insieme degli
enti e delle organizzazioni convenzionati, nonché verifiche
periodiche per gli enti e le organizzazioni che impieghino più di
cento obiettori in servizio;
e) predisporre, d'intesa con il Dipartimento della protezione
civile, forme di ricerca e di sperimentazione di difesa civile non
armata e non violenta;
f) predisporre iniziative di aggiornamento per i responsabili degli
enti e delle organizzazioni di cui alle lettere a) e b);
g) predisporre e gestire un servizio informativo permanente e
campagne annuali di informazione, d'intesa con il Dipartimento per
l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei
Ministri e con i competenti uffici dei Ministeri interessati, per
consentire ai giovani piena conoscenza delle possibilità previste
dalla presente legge;
h) predisporre, d'intesa con il Dipartimento della protezione
civile, piani per il richiamo degli obiettori in caso di pubblica
calamità e per lo svolgimento di periodiche attività addestrative;
i) predisporre il regolamento generale di disciplina per gli
obiettori di coscienza;
l) predisporre il regolamento di gestione amministrativa del
servizio civile.
3. Per l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio di cui al
comma 1, nonché per la definizione delle modalità di collaborazione
fra l'Ufficio stesso e le regioni con specifico riferimento a quanto
previsto alle lettere c), d), f) e g) del comma 2, con decreto del
Presidente della Repubblica, è emanato, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza dei
presidenti delle regioni delle province autonome, apposito
regolamento ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. Con tale
regolamento sono altresì definite le norme dirette a disciplinare la
gestione delle spese, poste a carico del Fondo di cui all'art. 19.
La gestione finanziaria è sottoposta al controllo consuntivo della
Corte dei conti.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare
entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 3, sono emanati i regolamenti di cui al
comma 2, lettere i) e l). Sugli schemi di tali regolamenti è
preventivamente acquisito il parere delle competenti commissioni
parlamentari.
5. Per un periodo massimo di due anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge l'Ufficio di cui al comma 1 si avvale
della collaborazione del Ministero della difesa ai fini della
gestione annuale del contingente.
6. Al fine di assicurare la necessaria immediata operatività
dell'Ufficio di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei
Ministri può avvalersi in via transitoria di personale militare in
posizione di ausiliaria, di personale civile del Ministero della
difesa, ovvero di altre Amministrazioni, dei consulenti previsti al
comma 1 nonché di appositi nuclei operativi resi disponibili dai
distretti militari.
7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,
valutato in lire 850 milioni annue a decorrere dall'anno 1998, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito
dell'unità revisionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.".
- Il testo dell'art. 2, comma 3, lettera g), della legge 6 marzo
2001, n. 64, è riportato nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 6 marzo 2001, n. 64:
"Art. 11 (Fondo nazionale per il servizio civile). - 1.
Il Fondo nazionale per il servizio civile è costituito:
a) dalla specifica assegnazione annuale iscritta nel bilancio dello
Stato;
b) dagli stanziamenti per il Servizio civile nazionale di regioni,
province, enti locali, enti pubblici e fondazioni bancarie;
c) dalle donazioni di soggetti pubblici e privati.
2. Le risorse acquisite al Fondo di cui al comma 1, con le modalità
di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma possono essere
vincolate, a richiesta del conferente, per lo sviluppo del servizio
civile in aree e settori di impiego specifici.
3. A decorrere dalla data in cui acquista efficacia il primo dei
decreti legislativi di cui all'art. 2, comma 2, le risorse del Fondo
di cui al comma 1 confluiscono nel Fondo nazionale per le politiche
sociali previsto dall'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni.
4. All'onere di cui alla lettera a) del comma 1 determinato in lire
235 miliardi per l'anno 2001, lire 240 miliardi per l'anno 2002 e
lire 250 miliardi a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante
utilizzo delle disponibilità iscritte per gli anni medesimi
nell'unità previsionale di base 16.1.2.1 "Obiezione di coscienza"
del centro di responsabilità 16 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per l'anno 2001, intendendosi corrispondentemente ridotta
l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.".
Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 11, comma 2, della legge 6 marzo 2001, n. 64, è
riportato nella nota all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 16 settembre
1999, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre
1999, n. 424:
"Art. 1. - 1. E' istituita la contabilità speciale del Fondo
nazionale per il servizio civile di cui all'art. 19 della legge 8
luglio 1998, n. 230. Il Fondo è integrato per l'anno 1999 di lire 51
miliardi.
2. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno
1999, parzialmente utilizzando per l'anno 1999 quanto a lire 20
miliardi l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, quanto a lire 25,776 miliardi l'accantonamento relativo al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale e quanto a lire
5,224 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.".
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 6 marzo 2001, n. 64:
"Art. 3 (Enti e organizzazioni privati). - 1. Gli enti e le
organizzazioni privati che intendono presentare progetti per il
servizio civile volontario devono possedere i seguenti requisiti:
a) assenza di scopo di lucro;
b) capacità organizzativa e possibilità d'impiego in rapporto al
servizio civile volontario;
c) corrispondenza tra i propri fini istituzionali e le finalità di
cui all'art. 1;
d) svolgimento di un'attività continuativa da almeno tre anni.".
- Il testo dell'art. 10 della legge 8 luglio 1998, n. 230, è il
seguente:
"Art. 10. - 1. Presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile è
istituito e tenuto l'albo degli enti e delle organizzazioni
convenzionati di cui all'art. 8, comma 2. Allo stesso Ufficio è
affidata la tenuta della lista degli obiettori.
2. Presso il medesimo Ufficio nazionale per il servizio civile è
istituita la Consulta nazionale per il servizio civile quale
organismo permanente di consultazione, riferimento e confronto per
il medesimo Ufficio.
3. La Consulta è formata da un rappresentante del Dipartimento della
protezione civile, da un rappresentante del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, da quattro rappresentanti degli enti convenzionati
operanti a livello nazionale, da due delegati di organismi
rappresentativi di enti convenzionati distribuiti su base
territoriale nazionale, da quattro delegati di organismi
rappresentativi di obiettori operanti su base territoriale
nazionale, nonché da due rappresentanti scelti nelle amministrazioni
dello Stato coinvolte.
4. La Consulta esprime pareri all'Ufficio nazionale per il servizio
civile sulle materie di cui all'art. 8, comma 2, lettere a), c), e),
i) e l), nonché sui criteri e sull'organizzazione generale del
servizio e sul modello di convenzione tipo.
5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro cinque mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto,
disciplina l'organizzazione e l'attività della consulta.".
Nota all'art. 6:
- Il testo dell'art. 2, comma 5, della legge 6 marzo 2001, n. 64, è
riportato nelle note alle premesse.
Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 4-bis, del decreto-legge 21
aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
giugno 1999, n. 186:
"4-bis. Allo scopo di incentivare il reclutamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, emanato in
attuazione dell'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n.
537, i volontari di truppa in ferma breve delle Forze armate possono
essere anche reclutati tra i soggetti che abbiano contratto la ferma
volontaria ai sensi delle seguenti disposizioni:
a) i predetti soggetti possono contrarre una ferma volontaria di un
anno. Essi sono disponibili per l'assegnazione a comandi, enti,
reparti e unità dislocati su tutto il territorio nazionale e ad
essere impiegati anche all'estero; il servizio prestato per i dodici
mesi previsti è valido ai fini dell'assolvimento degli obblighi di
leva;
b) ai soggetti di cui alla lettera a) si applicano le norme di stato
giuridico e di avanzamento e le disposizioni regolamentari valide
per i volontari in ferma breve al primo anno di ferma, fatto salvo
quanto segue:
1) ai predetti soggetti compete una paga equivalente a quella dei
militari di leva, maggiorata, in relazione alla disponibilità di cui
alla lettera a) ed ai rischi connessi con l'attività addestrativa ed
operativa, di un assegno mensile pari al 50 per cento della paga
corrisposta ai volontari in ferma breve durante il primo anno di
ferma. Ai militari reclutati ai sensi della lettera a), non compete
alcun premio di congedamento;
2) ai predetti soggetti si applicano le norme per il proscioglimento
valide per i volontari in ferma breve di tre anni. In caso di
proscioglimento, a domanda, di ufficio o d'autorità, il periodo di
servizio prestato in qualità di volontario in ferma annuale non è
valido ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva;
3) i predetti soggetti possono partecipare al reclutamento dei
volontari in ferma breve ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 2 settembre 1997, n. 332. Qualora il personale in
questione non possa essere sottoposto, durante la ferma annuale, a
tutte o parte delle prove di selezione previste per il reclutamento
quale volontario in ferma breve, può, a domanda, chiedere il
prolungamento della ferma contratta per il periodo strettamente
necessario allo svolgimento delle suddette prove di selezione ed
eventualmente al successivo transito in ferma breve che potrà
avvenire, pertanto, senza soluzione di continuità. Il mancato
superamento, nel corso del periodo di prolungamento della ferma, di
una delle prove di selezione comporterà il collocamento in congedo
dell'interessato.".
- L'art. 68 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, detta disposizioni
relative alla "Riduzione dei ticket e norme in materia di assistenza
farmaceutica". In particolare, ai fini del presente decreto
legislativo, risulta utile il comma 1, il cui testo viene di seguito
riportato:
"Art. 68 (Riduzione dei ticket e norme in materia di assistenza
farmaceutica). - 1. A decorrere dal 1 gennaio 1999 e fino
all'applicazione delle norme concernenti le modalità di
partecipazione al costo delle prestazioni di cui all'art. 3 del
decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, non è dovuta dagli
assistiti esenti la quota fissa per ricetta per le prescrizioni
relative alle prestazioni di diagnostica strumentale e di
laboratorio e per le altre prestazioni specialistiche erogate in
regime ambulatoriale.
Non è dovuta dagli assistiti la quota fissa per ricetta per le
prescrizioni diagnostiche e specialistiche inerenti la
certificazione di idoneità per servizio civile presso ente
convenzionato con il Ministero della difesa.".
- Si riporta il testo degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo
26 marzo 2001, n. 151:
"Art. 16 (Divieto di adibire al lavoro le donne). - 1.
E' vietato adibire al lavoro le donne:
a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo
quanto previsto all'art. 20;
b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo
intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
c) durante i tre mesi dopo il parto;
d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora
il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali
giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il
parto.".
"Art. 17 (Estensione del divieto). - 1. Il divieto è anticipato a
tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono
occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di
gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli. Tali
lavori sono determinati con propri decreti dal Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali
nazionali maggiormente rappresentative. Fino all'emanazione del
primo decreto ministeriale, l'anticipazione del divieto di lavoro è
disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente
per territorio.
2. Il servizio ispettivo del Ministero del lavoro può disporre,
sulla base di accertamento medico, avvalendosi dei competenti organi
del Servizio sanitario nazionale, ai sensi degli articoli 2 e 7 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, l'interdizione dal
lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, fino al periodo di
astensione di cui alla lettera a), comma 1, dell'art. 16, per uno o
più periodi, la cui durata sarà determinata dal servizio stesso, per
i seguenti motivi:
a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti
forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di
gravidanza;
b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute
pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre
mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12.
3. L'astensione dal lavoro di cui alla lettera a) del comma 2 è
disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, secondo le
risultanze dell'accertamento medico ivi previsto. In ogni caso il
provvedimento dovrà essere emanato entro sette giorni dalla
ricezione dell'istanza della lavoratrice.
4. L'astensione dal lavoro di cui alle lettere b) e c) del comma 2
può essere disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro,
d'ufficio o su istanza della lavoratrice, qualora nel corso della
propria attività di vigilanza constati l'esistenza delle condizioni
che danno luogo all'astensione medesima.
5. I provvedimenti dei servizi ispettivi previsti dal presente
articolo sono definitivi.".
- Si riporta il testo dell'art. 20 della legge 24 dicembre 1986, n.
958:
"Art. 20 (Riconoscimento del servizio militare). - 1.
Il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per
l'inquadramento economico e per la determinazione della anzianità
lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore
pubblico.". |