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LEGGE 6 marzo 2001, n. 64: "Istituzione del
Servizio Civile Nazionale"
La Camera dei Deputati ed il Senato della
Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente
legge:
Capo I
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA
ISTITUZIONE DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
Art. 1.(Princìpi
e finalità)
1. E' istituito il servizio civile
nazionale finalizzato a:
a)
concorrere, in alternativa al servizio militare obbligatorio, alla
difesa della Patria con mezzi ed attività non militari;
b)
favorire la realizzazione dei princìpi costituzionali di solidarietà
sociale;
c)
promuovere la solidarietà e la cooperazione, a livello nazionale ed
internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti
sociali, ai servizi alla persona ed alla educazione alla pace fra i
popoli;
d)
partecipare alla salvaguardia e tutela del patrimonio della Nazione,
con particolare riguardo ai settori ambientale, anche sotto
l'aspetto dell'agricoltura in zona di montagna, forestale,
storico-artistico, culturale e della protezione civile;
e)
contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e
professionale dei giovani mediante attività svolte anche in enti ed
amministrazioni operanti all'estero.
Art. 2.(Delega
al Governo)
1. A decorrere dalla data della
sospensione del servizio obbligatorio militare di leva, il servizio
civile è prestato su base esclusivamente volontaria.
2. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti
legislativi aventi ad oggetto: la individuazione dei soggetti
ammessi a prestare volontariamente servizio civile; la definizione
delle modalità di accesso a detto servizio; la durata del servizio
stesso, in relazione alle differenti tipologie di progetti di
impiego; i correlati trattamenti giuridici ed economici.
3. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati nel rispetto
dei princìpi di cui all'articolo 1 e secondo i seguenti criteri:
a)
ammissione al servizio civile volontario di uomini e donne sulla
base di requisiti oggettivi e non discriminatori, nei limiti delle
disponibilità finanziarie previste annualmente;
b)
determinazione del trattamento giuridico ed economico dei volontari
in servizio civile, tenendo conto del trattamento riservato al
personale militare volontario in ferma annuale e nei limiti delle
disponibilità finanziarie di cui al Fondo nazionale per il servizio
civile;
c)
funzionalità dei benefici riconosciuti ai volontari nel favorire lo
sviluppo formativo e professionale e l'ingresso nel mondo del
lavoro, tenendo conto di quanto previsto per i volontari in ferma
delle Forze armate;
d)
utilità sociale del servizio civile nei diversi settori di impiego,
anche in enti ed amministrazioni operanti all'estero;
e)
funzionalità e adeguatezza della durata del servizio civile, nei
diversi settori di impiego, nel rispetto dei criteri di cui alle
lettere
c)
e d);
f)
previsione che i decreti legislativi di cui al presente articolo
acquistino efficacia da data utile a consentirne il raccordo con la
chiamata alle armi dell'ultimo scaglione di giovani di leva;
g)
conferma delle disposizioni della legge 8 luglio 1998, n.230, e del
decreto-legge 16 settembre 1999, n.324, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 novembre 1999, n.424, in quanto
compatibili con la presente legge;
h)
previsione della disciplina da applicare in caso di reintroduzione
del servizio militare obbligatorio, con particolare riferimento agli
obiettori di coscienza;
i)
garanzia di analoghe
condizioni tra il servizio civile e quello militare in riferimento
alla scelta vocazionale, alla scelta dell'area nella quale prestare
servizio, agli orari di servizio e per il tempo libero;
l)
previsione del diritto per gli appartenenti alle minoranze
linguistiche di svolgere il servizio nel territorio di insediamento
della rispettiva minoranza.
4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2 sono
trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati
perché su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla ricezione,
il parere delle Commissioni parlamentari competenti.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato
con le modalità di cui all'articolo 6, sono stabiliti i requisiti di
ammissione al servizio civile in relazione alle differenti tipologie
di impiego.
Art. 3.(Enti e
organizzazioni privati)
1. Gli enti e le organizzazioni
privati che intendono presentare progetti per il servizio civile
volontario devono possedere i seguenti requisiti:
a)
assenza di scopo di lucro;
b)
capacità organizzativa e possibilità d'impiego in rapporto al
servizio civile volontario;
c)
corrispondenza tra i propri fini istituzionali e le finalità di cui
all'articolo 1;
d)
svolgimento di un'attività continuativa da almeno tre anni.
Capo II
DISCIPLINA DEL PERIODO
TRANSITORIO
Art. 4.(Ambito
di applicazione)
1.
Le disposizioni del presente Capo disciplinano il servizio
civile nazionale fino alla data di efficacia dei decreti legislativi
di cui all'articolo 2.
Art. 5. (Ammissione al
servizio civile)
1. Nel periodo di cui all'articolo
4, sono soggetti all'obbligo di prestare servizio civile, oltre ai
cittadini di cui alla legge 8 luglio 1998, n.230, i cittadini, abili
al servizio militare di leva, che dichiarino la loro preferenza a
prestare il servizio civile piuttosto che il servizio militare,
purché non risultino necessari al soddisfacimento delle esigenze
qualitative e quantitative delle Forze armate, ivi comprese quelle
del servizio ausiliario di leva delle Forze di polizia e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e comunque nei limiti del contingente
definito ai sensi dell'articolo 6.
2. Nel medesimo periodo di cui all'articolo 4, il Governo potrà
incrementare il numero degli obiettori di coscienza destinati ai
comuni, a richiesta dei comuni stessi, anche in eccedenza rispetto a
quanto stabilito dalle convenzioni sussistenti, attingendo tra
coloro che abbiano espletato il previsto periodo di formazione nei
comuni stessi. I comuni interessati provvedono, con le risorse del
proprio bilancio, ai relativi oneri finanziari.
3. Nel bando di chiamata alla leva, predisposto dal Ministero della
difesa, è fatta esplicita menzione della possibilità di esprimere la
preferenza per il servizio militare o per il servizio civile
nazionale, nonché di optare, nell'ambito di quest'ultimo, per
l'obiezione di coscienza. Nel medesimo bando sono riportate in modo
chiaro le condizioni di ammissione al servizio civile nazionale
previste dalla presente legge.
4. Sono ammessi a prestare servizio civile su base volontaria, della
durata di dodici mesi, se giudicati idonei dagli organi del Servizio
sanitario nazionale con riferimento allo specifico settore di
impiego e comunque nei limiti del contingente definito ai sensi
dell'articolo 6:
a)
le cittadine italiane che ne fanno richiesta e che al momento di
presentare la domanda hanno compiuto il diciottesimo anno di età e
non superato il ventiseiesimo;
b)
i cittadini riformati per inabilità al servizio militare, anche
successivamente alla chiamata alle armi o in posizione di congedo
illimitato provvisorio, se non hanno superato il ventiseiesimo anno
d'età.
Art. 6.(Determinazione
del contingente)
1. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, da adottare ai sensi dell'articolo 9, comma
2-quater,
della legge 8 luglio 1998, n.230, e successive modificazioni, è
stabilita, nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo
nazionale per il servizio civile, la consistenza del contingente dei
giovani ammessi al servizio civile nel periodo previsto
dall'articolo 4, includendovi prioritariamente i giovani che hanno
optato per l'obiezione di coscienza ai sensi della predetta legge
n.230 del 1998.
2. Il Ministero della difesa, sulla base di intese con l'Ufficio
nazionale per il servizio civile, trasmette a quest'ultimo i
nominativi dei giovani di cui all'articolo 5, comma 1.
Art. 7.(Ufficio
nazionale per il servizio civile)
1. L'Ufficio nazionale per il
servizio civile, di cui all'articolo 8 della legge 8 luglio 1998, n.230,
cura l'organizzazione, l'attuazione e lo svolgimento del servizio
civile nazionale, fino alla costituzione dell'Agenzia per il
servizio civile di cui all'articolo 10, comma 7, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n.303.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Ufficio nazionale per il
servizio civile approva i progetti di impiego predisposti dalle
amministrazioni statali e regionali e dalle province autonome di
Trento e di Bolzano, nonché dagli enti locali e dagli altri enti in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 11 della legge n.230 del
1998, assicurando e coordinando la coerenza di progetti e
convenzioni con le finalità della presente legge e la programmazione
nazionale.
3. Le spese di funzionamento dell'Ufficio nazionale per il servizio
civile sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri nel limite massimo del 5 per cento delle risorse
finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile, di cui
all'articolo 11, comma 1, lettera
a).
4. Lo statuto dell'Agenzia di cui all'articolo 10, comma 7, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n.303, prevede la costituzione
di sedi della stessa Agenzia nelle regioni e nelle province autonome
di Trento e di Bolzano, dotate di autonomia gestionale e operativa,
prevedendo anche forme di consultazione con le regioni, le province
autonome e gli enti locali.
Art. 8.
(Disposizioni integrative ed attuative)
1. Con regolamento, da adottare ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400,
e successive modificazioni, sono determinati: le caratteristiche e
gli
standard di utilità sociale
dei progetti di impiego; i criteri per la ripartizione dei
finanziamenti necessari all'attuazione degli stessi, tenendo conto
delle capacità finanziarie dell'ente proponente, del numero dei
giovani in servizio civile impegnati nei progetti e dell'estensione
dell'area geografica interessata al progetto, nonché della garanzia
di accesso ai finanziamenti da parte di ogni regione e provincia
autonoma, al fine di consentire che la ripartizione dei
finanziamenti sia effettuata in funzione delle esigenze
oggettivamente prioritarie e non soltanto della presentazione dei
progetti; le procedure e le modalità per le attività di
monitoraggio, controllo e verifica della corretta gestione dei
progetti approvati; i criteri in base ai quali il Servizio sanitario
nazionale valuta l'idoneità alla prestazione del servizio civile dei
giovani di cui all'articolo 5, comma 4.
2. Con il regolamento di cui al comma 1 sono individuati gli
organismi istituzionali che, su richiesta, coadiuvano le
amministrazioni o gli enti responsabili della stesura dei progetti
di impiego.
3. Con il regolamento di cui al comma 1 si provvede all'abrogazione
delle disposizioni incompatibili dei regolamenti previsti
dall'articolo 8 della predetta legge n. 230 del 1998.
Art. 9.(Servizio
civile all'estero)
1. Il servizio civile può essere
svolto all'estero presso sedi ove sono realizzati progetti di
servizio civile da parte di amministrazioni ed enti, di cui
all'articolo 7, comma 2, nell'ambito di iniziative assunte
dall'Unione europea in materia di servizio civile, nonché in
strutture per interventi di pacificazione e cooperazione fra i
popoli, istituite dalla stessa Unione europea o da organismi
internazionali operanti con le medesime finalità ai quali l'Italia
partecipa. Resta salvo quanto previsto dalla legge 8 luglio 1998,
n.230.
2. La Presidenza del Consiglio dei ministri definisce le modalità di
svolgimento del servizio civile all'estero.
Art. 10.(Benefici
culturali e professionali)
1. Per il periodo di cui
all'articolo 4, ai cittadini che prestano il servizio civile a
qualsiasi titolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6
della legge 8 luglio 1998, n.230.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro della pubblica istruzione sono determinati
i crediti formativi, per i cittadini che prestano il servizio civile
o il servizio militare di leva, rilevanti, nell'ambito
dell'istruzione o della formazione professionale, ai fini del
compimento di periodi obbligatori di pratica professionale o di
specializzazione, previsti per l'acquisizione dei titoli necessari
all'esercizio di specifiche professioni o mestieri.
3. Le Università degli studi possono riconoscere crediti formativi,
ai fini del conseguimento di titoli di studio da esse rilasciati,
per attività formative prestate nel corso del servizio civile o
militare di leva rilevanti per il
curriculum
degli studi.
Capo III
NORME FINANZIARIE E FINALI
Art. 11.(Fondo nazionale per
il servizio civile).
1. Il Fondo nazionale per il
servizio civile è costituito:
a)
dalla specifica assegnazione annuale iscritta nel bilancio dello
Stato;
b)
dagli stanziamenti per il servizio civile nazionale di regioni,
province, enti locali, enti pubblici e fondazioni bancarie;
c)
dalle donazioni di soggetti pubblici e privati.
2. Le risorse acquisite al Fondo di cui al comma 1, con le modalità
di cui alle lettere
b)
e c)
del medesimo comma possono essere vincolate, a richiesta del
conferente, per lo sviluppo del servizio civile in aree e settori di
impiego specifici.
3. A decorrere dalla data in cui acquista efficacia il primo dei
decreti legislativi di cui all'articolo 2, comma 2, le risorse del
Fondo di cui al comma 1 confluiscono nel Fondo nazionale per le
politiche sociali previsto dall'articolo 59, comma 44, della legge
27 dicembre 1997, n.449, e successive modificazioni.
4. All'onere di cui alla lettera
a)
del comma 1 determinato in lire 235 miliardi per l'anno 2001, lire
240 miliardi per l'anno 2002 e lire 250 miliardi a decorrere
dall'anno 2003, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità
iscritte per gli anni medesimi nell'unità previsionale di base
16.1.2.1 "Obiezione di coscienza" del centro di responsabilità 16
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l'anno 2001, intendendosi
corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla
legge 8 luglio 1998, n.230.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 12. (Norme
abrogate)
1. All'articolo 4, comma 3, della
legge 8 luglio 1998, n.230, sono abrogate le parole: "Fino al 31
dicembre 1999".
2. E' abrogato l'articolo 46 della legge 27 dicembre 1997, n.449,
come modificato dall'articolo 13, comma 2, della legge 3 agosto
1999, n.265.
La presente legge, munita del
sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello
Stato.
Data a Roma, addì 6 marzo 2001.
CIAMPI
AMATO, Presidente del Consiglio
dei Ministri |